Art. 9.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, con le relative disposizioni di attuazione, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».